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Nel recupero crediti giudiziale su persone fisiche uno strumento sicuramente utile per l’Avvocato nella fase preliminare al pignoramento è il rintraccio della professione del soggetto

 

In un ipotetico ciclo di gestione del credito strutturato il recupero giudiziale, e quindi tutta la procedura che parte dal decreto ingiuntivo ed arriva fino all’esecuzione ed il pignoramento, è fondamentalmente l’ultimo step di una lavorazione che parte dal semplice sollecito e passa per l’esecuzione domiciliare stragiudiziale, tralasciando l’eventuale cessione dei crediti inesigibili dopo l’eventuale tentativo fallito in tribunale. Per poter procedere al pignoramento delle somme a copertura del credito la conditio sine qua non è però la presenza, in capo al soggetto debitore, di beni potenzialmente aggredibili senza i quali tutta la procedura di recupero giudiziale sarebbe infruttuosa e fondamentalmente inutile. All’interno di questo ciclo di gestione del credito svolgono quindi un ruolo importante le indagini patrimoniali, sviluppate attraverso agenzie investigative, in grado di individuare il patrimonio aggredibile in capo al soggetto.

Le primissime indagini, ottenibili anche attraverso fonti pubbliche, sono ovviamente quelle riferite ai beni mobili ed immobili intestati al soggetto. Nello specifico si parte solitamente con una visura catastale preliminare per individuare eventuali proprietà immobiliari, ed una ipocatastale per capire se su questi siano eventualmente presenti delle pregiudizievoli o dei mutui ipotecari per procedere poi a sviluppare una visura al PRA per individuare eventuali veicoli potenzialmente pignorabili. Svolte queste due prime indagini patrimoniali, nel caso in cui l’esito sia stato negativo, iniziano a latitare le informazioni reperibili senza un’attività di tipo investigativo. Nel caso della persona fisica un’ottima alternativa al pignoramento dei beni intestati è sicuramente l’individuazione di uno stipendio sul quale procedere con un’esecuzione presso terzi, e quindi verso il datore del lavoro, prima che questo accrediti la somma al proprio dipendente.

Una volta individuato il datore di lavoro del debitore e la stima del suo reddito tramite un’attività di tipo investigativo, autorizzata dal possesso di Licenza ex 134 TULPS, il Legale sarà in possesso degli estremi (codice fiscale/partita iva, denominazione e indirizzo del soggetto terzo pignorato) per procedere, a seguito della notifica del precetto al debitore ed al trascorrere dei 10 giorni dalla notifica, al pignoramento della somma dovuta. Il datore di lavoro dovrà poi, entro 10 giorni, comunicare al creditore tramite raccomandata o PEC l’ammontare esatto della busta paga, la relativa somma spettante mensilmente e la data di accredito; in caso di mancata comunicazione, il creditore potrà chiedere per quest’ultimo un rinvio a comparire in udienza e sarà il giudice a definire le somme dovute.

I limiti definiti dal codice civile sono fissati in 1/5 del reddito percepito al netto di imposte e contributi; nel caso in cui i creditori siano più di uno vale la “regola della coda” e quindi il soddisfacimento del creditore precedente fornirà al successivo la possibilità di iniziare il proprio processo di recupero. L’unica eccezione alla misura di 1/5 è quella relativa al caso in cui il soggetto abbia debiti di natura diversa come quelli per imposte e quelli per alimenti dovuti a familiari; solo in questi specifici casi i pignoramenti possono essere contemporanei ed il limite viene innalzato alla metà dello stipendio netto.

La possibilità di reperire le informazioni sul Datore di lavoro, sulla stima del reddito percepito ed inoltre individuare gli eventuali gravami già presenti su quello specifico reddito da lavoro è certamente uno strumento utile per l’Avvocato, ed il Creditore da questo assistito, in quanto permette, unitamente agli altri elementi reperibili tramite indagine (eventuale pensione o conti correnti intestati), di evitare spese inutili in azioni legali su soggetti in definitiva nullatenenti.

 

 

 

 

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