La definizione dell’assegno di mantenimento viene svolta dal giudice in sede di separazione ed in essa entrano in gioco diversi fattori (es:reddito ex-coniuge 1, eventuali locazioni per immobili intestati al coniuge 1, reddito ex-coniuge 2, eventuali locazioni per immobili intestati al coniuge 2, Figli a carico ex-coniuge 1, Figli a carico ex coniuge 2)
L’obiettivo delle investigazioni svolte in quest’ambito sono fondamentalmente quelle di provare l’eventuale incongruenza dei dati forniti sul reddito dell’ex-coniuge causato da eventuali lavori cosiddetti “in nero” più che da eventuali altri redditi che impattano sulla reale valutazione dell’assegno di mantenimento. Le indagini vengono quindi svolte parallelamente dal punto di vista patrimoniale e da quello delle effettive azioni messe in atto dal soggetto che possano dimostrare un reale squilibrio tra reddito dichiarato e stile e tenore di vita dell’ex-coniuge.
Una casistica differente è quella del verificarsi delle condizioni per cui l’assegno di mantenimento non abbia più motivo di esistere e ne venga quindi richiesto l’annullamento. Un esempio specifico è quello dell’inizio di una relazione stabile da parte dell’ex-coniuge ricevente l’assegno di mantenimento che implica quindi una convivenza anch’essa stabile ed un modificarsi delle condizioni iniziali che rendevano il sostentamento di quest’ultimo necessario. Le prove della reale esistenza di questi rapporti sono l’output finale delle investigazioni in questo ambito.