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L’art. 12 comma 1 del DL 201/2011, a decorrere dal 6 dicembre 2011, ha ridotto da un importo pari o superiore ad € 2.500,00 ad un importo pari o superiore ad € 1.000,00 il limite relativo:

L’art. 12 comma 1 del DL 201/2011, a decorrere dal 6 dicembre 2011, ha ridotto da un importo pari o superiore ad € 2.500,00 ad un importo pari o superiore ad € 1.000,00 il limite relativo:

  • all’utilizzo del denaro contante,
  • all’emissione di assegni “trasferibili” o “liberi”,
  • al saldo dei libretti di deposito al portatore.

 

DENARO CONTANTE

Non sarà più possibile effettuare pagamenti in contante tra soggetti diversi in un’unica soluzione, per importi pari o superiori ad € 1.000,00 a partire dal 6 dicembre 2011.

I trasferimenti eccedenti tale limite dovranno essere eseguiti tramite intermediari abilitati.

La limitazione è estesa anche a quelle operazioni che vengono artificiosamente frazionate in pagamenti al di sotto della soglia limite. Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale o accordi contrattuali.

 

La circolare MEF del 4.11.2011 ha stabilito che le operazioni di prelievo e/o versamento di denaro contante richieste da un cliente alla banca NON si concretizzano automaticamente in una violazione della legge.

 

ASSEGNI

Gli assegni, circolari o bancari, devono essere sempre muniti della clausola “non trasferibile” se il loro importo complessivo è pari o superiore ad € 1.000,00. Rileva quindi l’importo complessivo, non del singolo assegno ma di tutti gli assegni emessi nell’arco di sette giorni (o comunque con modalità tali da far nascere il sospetto di un tentativo di elusione della norma). Quindi se il pagamento avviene mediante più assegni circolari, il cui importo complessivo è pari o superiore ad € 1.000,00, devono essere “non trasferibili”, anche se di importo singolarmente inferiore ad € 1.000,00.

 

Qualora siano richiesti moduli di assegni in forma libera, dietro una specifica richiesta scritta da parte del soggetto interessato alla banca o pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo per ciascun modulo richiesto in forma libera, tali assegni potranno essere girati solo se il loro importo è inferiore ad € 1.000,00.

 

E’ necessario indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario:

·    sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 (che non possono essere privi della clausola di non trasferibilità);

·    sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiari (a prescindere dall’importo).

 

Per gli assegni emessi prima del 6.12.2011, per importi pari o superiori al nuovo limite, presentati e incassati successivamente a tale data vanno comunque considerati regolari.

 

 

 

LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE

Per i libretti di deposito bancari o postali al portatore il loro saldo non potrà più essere pari o superare il limite di € 1.000,00.

Essi dovranno essere estinti o ridotti (con conseguente emissione di più libretti frazionati)entro tale limite entro il 31 marzo 2012.

Se tali libretti vengono trasferiti, i cedente è tenuto a comunicare i dati identificativi del beneficiario e la data del trasferimento alla banca o alle Poste entro 30 giorni.

In caso di inadempimento, in merito alla mancata estinzione del libretto o riduzione del saldo dello stesso nei limiti di legge, per quelli con saldo inferiore a € 3.000,00 la sanzione sarà pari al saldo del libretto stesso.

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