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Come riprendere al meglio le attività giuridiche post Covid-19 nei casi di pignoramento mobiliare e immobiliare,  secondo i termini previsti dal nuovo DL 19 maggio 2020 n. 34

Dagli inizi di marzo, i cambiamenti del quadro sanitario nazionale hanno costretto a un ridimensionamento normativo che ha coinvolto anche i procedimenti svolti negli uffici giudiziari.

Con l’entrata in vigore del cosiddetto Decreto “Cura Italia”, convertito con modificazioni dalla Legge 27/2020, in base all’art. 83 è stato predisposto il rinvio delle udienze civili, penali e amministrative in tutto il Paese, fatto salvo i casi urgenti e per i quali si potesse prevedere un collegamento da remoto. Sospensione che dal 22 marzo è stata prima prorogata al 15 aprile, poi a fine maggio, per arrivare alle attuali disposizioni che spostano il possibile sblocco a dopo il 31 agosto 2020.

In assenza di attività giudiziaria, le procedure esecutive hanno subito alcune modifiche dal lato delle scadenze e della fattibilità di notificare gli atti. È importante valutare queste variazioni per capire come ottimizzare le azioni durante questo periodo di transizione e ripresa.

Pignoramenti e Coronavirus: cosa prevede il testo legislativo

Nel DL 19 maggio 2020 n. 34, noto come “Decreto Rilancio”, al Titolo VI che concerne le “Misure fiscali”, in particolare all’art. 152, le direttive riportano che:

“[…] tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità  che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.”

Pertanto, le trattenute ai fini di pignoramento dello stipendio o di altre indennità riprenderanno con l’inizio di settembre e senza necessità di ulteriori notifiche all’esecutato. Nel frattempo, il terzo pignorato ha l’obbligo di rendere fruibili le somme al debitore, purché non si tratti di accantonamenti effettuati prima dell’entrata in vigore del DL 34/2020.

La proroga dei termini per la notifica degli atti ha invece effetto su quanto abbia termini di decadenza compresa tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020. Questi atti potranno essere notificati dal 1°gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
La notifica di cartelle di pagamento, atti di pignoramento, del fermo amministrativo e dell’ipoteca da parte dell’agente delle riscossioni è sospesa fino al 31 agosto 2020.

Proseguono le procedure in corso tra privati

In generale, l’art.152 indica come destinatari delle proroghe i procedimenti esattivi presso terzi avviati dall’Agenzia delle entrate Riscossioni, ex Equitalia. Si aprono dunque opportunità per azioni proattive sul fronte dei pignoramenti mobiliari tra privati?

I pignoramenti eseguibili da Decreto Rilancio

I pignoramenti dei conti correnti

Da quanto si evince, il blocco delle misure comprende esclusivamente la riscossione di salari e stipendi. Nessun’altra proroga per gli altri pignoramenti presso terzi: quelli nei confronti di conti correnti o affitti, ad esempio, possono proseguire con regolarità (a condizione che sia stato attivato prima dell’8 marzo 2020). Inoltre, conservano validità le operazioni di recupero coattivo che risalgono a prima della stessa data.

I pignoramenti immobiliari

Per quanto riguarda i pignoramenti degli immobili, va fatto riferimento all’art. 54-ter:

“[…] in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare […] che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore.”

I pignoramenti immobiliari sono perciò sospesi fino al 24 ottobre 2020 per tutte le procedure esecutive pendenti o da eseguire sull’abitazione principale del debitore, senza escludere alcuna tipologia di creditore (soggetti privati, banche o pubblica amministrazione).

Nonostante le questioni interpretative della norma, si intende comunque possibile la prosecuzione delle attività nei procedimenti non sospesi, ovvero per gli immobili liberi o adibiti ad uso diverso dall’abitazione. In ogni caso, spetta al singolo giudice determinare le azioni da sospendere, “sulla base dell’interpretazione della norma che privilegia” (Delibera Plenaria in data 4 giugno 2020, Consiglio Superiore della Magistratura).

L’utilizzo delle indagini patrimoniali per agevolare le future procedure legali

Ad oggi, viviamo un periodo di stasi protratta, ma che lascia spazio al susseguirsi di cambiamenti dinamici. È l’occasione per gli attori legali di rivedere e definire le procedure esecutive, per ottenere un quadro preciso di quali azioni debbano essere sospese e quali, invece, si possano proseguire. Tra le soluzioni utili al riavvio della macchina giuridica, la verifica della consistenza patrimoniale del debitore è un passo cruciale per snellire le procedure rimandate.

Per riprendere in maniera precisa e celere l’attività esecutoria, le indagini patrimoniali fungono da catalizzatore nell’organizzazione delle azioni di notifica, riscossione e pignoramento.
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