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In un periodo in cui fanno più notizia le pratiche scorrette messe in atto da pochi, arriva invece un importante segnale di approvazione “pubblica” per gli operatori professionali della tutela del credito.

In un periodo in cui fanno più notizia le pratiche scorrette messe in atto da pochi, arriva invece un importante segnale di approvazione “pubblica” per gli operatori professionali della tutela del credito.

L'agenzia delle Entrate, infatti, con la Circolare N. 26/E del 1°agosto 2013, riconosce la relazione negativa rilasciata dalle agenzie di recupero crediti come elemento di prova utile per la deducibilità delle perdite su crediti – al pari della documentazione dei legali – in ipotesi di mancato successo dell'attività di recupero per oggettiva insolvibilità del debitore.

Tra i diversi passaggi ad hoc del documento, questo è il più significativo: “Un altro utile elemento di prova, a corredo di ripetuti tentativi di recupero senza esito, può essere rappresentato dalla documentazione idonea a dimostrare che il debitore si trovi nell’impossibilità di adempiere per un’oggettiva situazione di illiquidità finanziaria ed incapienza patrimoniale e che, pertanto, è sconsigliata l’instaurazione di procedure esecutive.

Al riguardo, possono essere tenute in considerazione le lettere di legali incaricati della riscossione […] o le relazioni negative rilasciate dalle agenzie di recupero crediti di cui all’articolo 115 del TULPS in ipotesi di mancato successo nell’attività di recupero, sempre che nelle stesse sia obiettivamente identificabile il credito oggetto dell’attività di recupero, l’attività svolta per recuperare tale credito e le motivazioni per cui l’inesigibilità sia divenuta definitiva a causa di un’oggettiva situazione di illiquidità finanziaria ed incapienza patrimoniale del debitore”.

Un'aperta legittimazione, sul piano pratico, dell'opera quotidiana svolta da molti con serietà e correttezza, e insieme una ulteriore conferma di come l'attività delle società del settore vada quasi sempre a vantaggio anche dello stesso debitore.

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"Crediti inesigibili: per l’Agenzia delle Entrate l’infruttuosa attività delle agenzie di recupero fa prova."

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