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L’ecobonus del 110% volto a rinnovare la produzione di energia tramite l’installazione di pannelli fotovoltaici comporta notevoli vantaggi, sia dal punto di vista del richiedente (privato o impresa) sia del fornitore degli impianti. Tuttavia, l’opportunità di ampliare le potenzialità del mercato energetico tramite la trasformazione delle detrazioni previste dalla legge può dare adito ad alcuni rischi, dai quali è possibile tutelarsi grazie a un processo di gestione interna sviluppato da Abbrevia insieme alle Utilities.

Ecobonus 110% e miglioramento energetico: cosa prevede la Legge

In vigore dal 19 maggio 2020, il Decreto Rilancio ha previsto importanti novità riguardanti gli incentivi in materia di efficientamento energetico. Nello specifico, l’articolo 119, comma 5, del D.L. 34/2020 riporta che:

“Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici […] la detrazione […] spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.”

Un provvedimento che interessa sia i privati che vogliano aumentare la classe energetica della propria abitazione, sia le imprese che decidano di dotare i propri edifici di impianti fotovoltaici per generare energia rinnovabile.

Cessione delle detrazioni fiscali al fornitore del servizio energetico

Uno sviluppo interessante per la gestione del superbonus del 110% è previsto nell’articolo 121 dello stesso Decreto Legge. Qui, infatti, si definisce che l’importo delle detrazioni può essere utilizzato direttamente dal richiedente, che quindi lo recupererà in cinque anni come descritto in precedenza, oppure ceduto al fornitore che ha effettuato gli interventi.

Se il credito viene ceduto all’utility scelta per la fornitura del servizio, quest’ultima ha facoltà di recuperarlo sotto forma di credito d’imposta o cederlo a sua volta ad altri soggetti (art. 121, c. 1, D.L. 34/2020). Un’opportunità che accresce sensibilmente le potenzialità del mercato del fotovoltaico, a partire dal settore privato.

Come tutelarsi in caso di cessione del credito d’imposta?

Se l’acquirente privato o l’azienda che richiede l’ecobonus per efficientamento energetico decide di trasferire l’incentivo all’utility fornitrice, sopravvengono dei rischi legati alla posizione tributaria del soggetto cedente che possono complicare la trattativa commerciale.

Una possibile soluzione a questa necessità è la verifica preventiva dell’assenza di pendenze tributarie da parte del soggetto cedente il credito. In questo caso però una certificazione dei requisiti, se lasciata in capo all’acquirente, potrebbe rallentare il processo di vendita e incidere sull’esito finale del contratto con l’impresa di energia.

Bonus fotovoltaico e validazione dei requisiti: un nuovo processo di gestione

In questo scenario, per le utilities che effettuano le installazioni è importante tutelare i risvolti positivi che l’opportunità di cessione del credito offre, migliorando al contempo l’esperienza del cliente e chiudendo i contratti nel minor tempo possibile.

Per supportare le imprese fornitrici di energia, abbiamo sviluppato un nuovo processo che prevede la gestione interna della verifica tributaria del cliente, riducendo i tempi tra la richiesta di cessione del credito e il nulla osta all’avvio della pratica.

Se vuoi conoscere come ottenere un processo completo, che migliori l’esperienza dei tuoi clienti e potenziali, garantendoti l’ottimizzazione di tempi e costi di gestione, contattaci per richiedere un primo incontro conoscitivo con un nostro consulente.

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"Bonus fotovoltaico del 110% e cessione del credito d’imposta:
come tutelare il rapporto tra Utility e Cliente"

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