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In ambito di recupero crediti giudiziale il pignoramento presso terzi è uno degli strumenti più utili per il Creditore , previo rintraccio dei beni aggredibili presso un terzo soggetto.

 

All’interno degli strumenti messi a disposizione dal Legislatore nella gestione degli insoluti il pignoramento presso terzi, disciplinato dall’ art. 543 Codice di Procedura Civile, è probabilmente il più performante in quanto connesso appunto a beni che il debitore possiede necessariamente presso un terzo soggetto e sui quali ha quindi una capacità di manovra più limitata rispetto al pignoramento di beni mobili e immobili intestati al soggetto debitore . La legislazione prevede all’interno di questa categoria fondamentalmente tre tipologie di soggetto terzo pignorabile e 3 rispettive somme di denaro aggredibili: il datore di lavoro ed il relativo stipendio da lavoratore dipendente, l’ente previdenziale e la relativa pensione, l’istituto di credito ed il relativo saldo presente all’interno del conto corrente intestato.

Il pignoramento dello stipendio direttamente presso il Datore di lavoro, e quindi prima che la somma sia stata effettivamente accreditata, è possibile entro il limite di 1/5 dello stipendio  percepito al netto di imposte e contributi. Nel caso in cui ci siano più creditori con i quali il soggetto ha in capo un’obbligazione, questi andranno sostanzialmente “in coda”, per cui entreranno in gioco al soddisfacimento dei creditori precedenti in termini di tempi d’azione. L’unica eccezione al limite di 1/5 è quella relativa al caso in cui il Debitore abbia in carico debiti di natura diversa, come i debiti per imposte e quelli per alimenti dovuti a familiari; solo in questo caso specifico il limite massimo può arrivare alla metà dello stipendio.

Il pignoramento della pensione presso l’istituto previdenziale, pur essendo assimilato a quello relativo allo stipendio come metodologia, presenta invece dei limiti decisamente più restringenti in quanto,  con l’introduzione dell’art. 13 del decreto legge n. 83/2015 e la relativa modifica degli articoli 545 e 546 c.p.c. vengono introdotti nuovi limiti alla pignorabilità, con l’obiettivo di tutelare la minima sussistenza dell’individuo. Il legislatore fondamentalmente definisce una porzione della pensione come impignorabile; la somma è calcolabile a partire dal valore dell’assegno sociale per l’anno corrente aumentato del 50%. Di conseguenza la cifra che resta al di fuori di questo limite è quella realmente pignorabile, sempre nella misura di 1/5. Portando un esempio pratico semplificato, definito l’assegno sociale in € 500,00, la somma non pignorabile per tutti i soggetti pensionati sarà 500 + (0,5×500) = 750; se il debitore X percepisce una pensione di 1000 la somma aggredibile sarà quindi di 250 e, visto il limite di legge di 1/5, il pignoramento potrà avvenire per la cifra di 250 x 1/5 = 50.

Il pignoramento del conto corrente è infine uno strumento in mano al Creditore ed all’Avvocato che permette appunto di aggredire direttamente le somme versate dal debitore presso un istituto di credito. Dal punto di vista legale la principale differenza in termini di limiti sta nella tipologia di utilizzo del conto da parte del soggetto. In caso di persona giuridica questa differenziazione non sussiste mentre se si parla di persona fisica i limiti al pignoramento differiscono se il conto sia adibito o meno all’accredito di un reddito da stipendio o pensione. Nel caso in cui il conto sia aziendale o non collegato ad un accredito  questo sarà pignorabile al 100% fino a copertura del credito; nel caso in cui il conto corrente sia invece utilizzato dal soggetto per ricevere lo stipendio o la pensione rientra il concetto della minima sussistenza dell’individuo. Un’ultima differenziazione all’interno di questo caso è infatti il momento in cui viene notificato l’atto di pignoramento; se le somme sono già state accreditate all’atto di notifica la somma non pignorabile equivarrà al triplo dell’assegno sociale (aggiornato annualmente), mentre per le somme accreditate successivamente varranno invece i limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma dell’art. 545 c.p.c. e precedentemente citati.

Per poter procedere a queste tre tipologie di pignoramento presso terzi è necessario conoscere delle informazioni che possano permettere intanto di capire se il debitore abbia in possesso uno di questi beni presso terzi e poi procedere all’esecuzione ufficiale. A sostegno del Creditore e del Legale che si occuperà del recupero crediti lo strumento più utile è quello delle indagini patrimoniali, svolte da società dotate di licenza investigativa ex 134 TULPS, che sono in grado di individuare datore di lavoro e relativo stipendio percepito, redditi da pensione ed ente previdenziale erogante ed Istituto di credito sul quale il debitore ha intestato un conto corrente. Solo nel momento in cui le indagini hanno portato ad un esito positivo si potrà procedere con cognizione di causa sul soggetto, evitando dei costi inutili su un debitore insolvente.

 

 

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