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Abbrevia non si impegna mai nel recupero di un credito per vie legali senza prima aver condotto una seria indagine allo scopo di valutarne convenienza e probabilità di riuscita.
Nei casi in cui l'esito di questa ricerca si rivela negativo Abbrevia rilascia un certificato che consente di dimostrare l'inesigibilità del credito anche ai fini fiscali (ex art. 66 del DPR. 22/12/1986, n. 917).
In tutti le altre ipotesi, quando cioè il credito appare esigibile, Abbrevia intraprende invece l'azione in sede giudiziaria secondo la seguente procedura standard:
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1) DECRETO INGIUNTIVO |
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IL DEBITORE PAGA
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| NON PAGA |
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2) ATTO DI PRECETTO |
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IL DEBITORE PAGA
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| NON PAGA |
| 3) PIGNORAMENTO |
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I BENI O LE SOMME PIGNORATE ESTINGUONO IL DEBITO
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| I BENI O LE SOMME PIGNORATE NON ESTINGUONO IL DEBITO | ||
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ISTANZA DI FALLIMENTO Se al termine della procedura avrai recuperato l'intero ammontare del credito, o una sua parte, Abbrevia ti richiederà una commissione sul recuperato. Nel caso invece di un esito negativo le spese sostenute, salvo esclusioni previste negli accordi, saranno a carico di Abbrevia. |
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