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Nel momento in cui una persona muore una delle questioni purtroppo da affrontare è quella relativa all’eredità e agli eventuali debiti del de cuius.

 

La morte di un genitore o parente stretto è sempre un momento delicato da gestire sia dal punto di vista sentimentale che dal punto di vista economico.
Tralasciando la sfera emotiva è ovvio come la questione economica legata all’eredità del de cuius sia al centro delle problematiche, sia nel caso in cui questo possegga diversi beni, mobili e immobili e ci siano delle controversie riguardo al testamento, sia nel caso in cui il defunto non solo non abbia lasciato niente ai propri eredi ma abbia ancora in carico delle posizioni debitorie che rientrano a pieno titolo nell’eredità.

Sia dal punto di vista degli eredi che dei creditori è interessante capire quali siano effettivamente i debiti che vengono ereditati al momento del decesso, in quanto non tutte le posizioni entrano di diritto in capo all’erede. I debiti legati a sanzioni e multe per esempio non passano all’erede e anche nel caso di sanzioni relative a imposte non pagate la quota relativa alle more non entrerebbe a far parte del debito; gli eredi possono difatti richiedere lo sgravio della somma e restituire solo la quota di capitale.
Per quanto riguarda invece le altre tipologie di debiti gli eredi rispondono pro quota per cui, a seconda del numero degli eredi, la quota di debiti viene ripartita in maniera equa tra le parti a meno di una volontà per iscritto di una ripartizione differente da parte del defunto in sede di testamento.

L’erede diventa però tale nel momento in cui accetta l’eredità del de cuius, sia in maniera espressa che tacitamente. Nel primo caso questa equivale ad un dichiarazione formale resa in atto pubblico , per cui di fronte ad un notaio o un cancelliere, o in scrittura privata autenticata.
Al fianco dell’accettazione espressa semplice esiste quella più complessa dell’accettazione con beneficio di inventario, disciplinata dall’art. 490 del Codice Civile, che permette all’erede di ereditare tutti i crediti eventuali ma di rispondere ai debiti con il solo patrimonio del de cuius, distinguendolo perciò dal proprio patrimonio. Per poter avere il diritto di accedere a questa procedura l’erede deve presentare richiesta scritta che deve essere poi iscritta nel Registro delle Successioni o comunicata al Tribunale dal notaio nel caso l’erede se ne avvalga.
Entro tre mesi dalla dichiarazione di accettazione con beneficio deve essere redatto appunto un inventario dei beni mobili e immobili del defunto e dopo la redazione il soggetto possiede 40 giorni di tempo per accettare o no l’eredità. Solo nel caso in cui l’erede non sia in possesso dei beni del defunto il tempo per richiedere l’accettazione con beneficio diventa di 10 anni.
Nel momento in cui l’erede compia delle azioni che facciano intendere tacitamente che questo abbia accettato l’eredità, come la vendita dei beni del defunto, si perde il diritto all’accettazione con beneficio e si diventa eredi totali dell’intero patrimonio e responsabili quindi degli eventuali debiti in essere.

Queste informazioni sono utili ovviamente per l’erede al quale viene offerta la possibilità di tutelarsi dall’eventuale monte di debiti che il defunto ha lasciato, ma sono utili anche al creditore che si trova a dover recuperare un credito e a non conoscere effettivamente a chi questo sia intestato.
La prima necessità è quindi quella di conoscere i dati anagrafici degli eventuali eredi e capire se questi abbiano o no accettato l’eredità.
Per avere queste informazioni la strada più rapida da seguire, direttamente o tramite il proprio Legale, è quella di rivolgersi ad agenzie investigative specializzate in indagini per recupero crediti che sono in grado, tramite diverse fonti, di fornire le generalità ed i dati di recapito verificati degli aventi diritto all’eredità e, in caso siano state le comunicazioni al Tribunale di competenza, le accettazioni dell’eredità, siano esse semplici o con beneficio di inventario e le eventuali rinunce così da poter concentrare l’azione di recupero verso coloro che effettivamente dovranno rispondere dei debiti in questione.
Una volta individuati gli eredi spesso è necessaria una seconda fase di analisi per individuare gli eventuali beni aggredibili degli eredi, nel caso in cui questi abbiano accettato l’eredità in maniera semplice e che rispondano quindi anche con il proprio patrimonio; il rintraccio può riguardare sia beni immobili che mobili , conti correnti bancari/postali intestati o eventualmente la posizione lavorativa del soggetto per effettuare il pignoramento dello stipendio o in caso la pensione.
E’ infine possibile che uno di questi sia insolvente; in questi casi gli eredi rimasti non rispondono in solido per la quota del coerede che non può pagare per cui è il creditore a farsi carico della quota in questione, a meno che il debito non sia garantito da ipoteca. In quel caso, ai sensi dell’articolo 755 del Codice Civile, la quota di debito ipotecario del coerede insolvente è ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi.

 

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"Recupero crediti e debiti del defunto: l’eredità, la differenza tra i diversi debiti ed il rintraccio degli eredi"

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