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Le vie che l’avvocato può seguire per svolgere l’attività di recupero di un credito per il proprio assistito

 

Le vie che l’avvocato può seguire per svolgere l’attività di recupero di un credito per il proprio assistito

 

Nel momento in cui un soggetto si ritrova ad avere un credito insoluto la soluzione finale è certamente quella del recupero giudiziale nella quale il ruolo dell’avvocato è imprescindibile.
Per quanto riguarda le norme in materia per poter iniziare una procedura di recupero crediti ci sono sostanzialmente quattro diverse procedure:

Titoli di Credito              
Nel caso in cui il credito sia incorporato in una cambiale, un assegno bancario o un altro documento con medesima efficacia, alla scadenza questi diventeranno esecutivi in automatico e recuperabili tramite precetto di pagamento.        
Decreto ingiuntivo        
Il decreto ingiuntivo è il provvedimento attraverso il quale il giudice competente, su richiesta del titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, fondato su prova scritta, ingiunge al debitore di adempiere l’obbligazione, entro 40 giorni dalla notifica, ed in mancanza di opposizione si procederà ad esecuzione forzata
Procedimento ordinario            
Nei casi in cui le prime due opzioni non siano perseguibili si va per il procedimento ordinario volto ad accertare l’esistenza e la consistenza del credito e a condannare il debitore all’adempimento.
Negoziazione assistita
Per i crediti inferiori ai 50.000 euro è stata poi instaurato l’obbligo di procedere con la negoziazione assistita nella quale le due parti si impegnano, attraverso i propri legali, a cooperare per la buona riuscita della controversia economica.

E’ possibile poi, nel caso di decreto ingiuntivo, che il  debitore proponga opposizione; questo avviene quando quest’ultimo ritenga che il credito sostanzialmente non esista o è stato già pagato nei termini di scadenza previsti. 
A quel punto si andrà avanti con il procedimento ordinario per avere un giudizio definitivo.     
La fase di notifica del decreto ingiuntivo è comunque fondamentale in quanto l’unica ipotesi nella quale questo può essere tacciato di inefficacia è proprio quello di mancanza o inesistenza della notifica stessa entro il termine stabilito di 60 giorni dalla pronuncia.

In ogni caso la prima fase è sicuramente quella della messa in mora del debitore che deve avvenire in forma scritta, comunemente tramite raccomandata con avviso di ricevimento per poter poi avere la prova della data relativa alla notifica.               
Con la messa in mora si interrompe il termine di prescrizione e si da inizio alla decorrenza degli interessi moratori.
Tornando alla fase di decreto ingiuntivo, se non avviene l’opposizione da parte del debitore si passa al precetto con il quale si intima quest’ultimo ad adempiere all’obbligo risultante dal decreto entro un termine di 10 giorni, pena l’attuazione dell’esecuzione forzata.             

Una volta che il termine del precetto scade si arriva all’ultima decisiva fase con l’esecuzione forzata e il pignoramento dei beni mobili, immobili o presso terzi in capo al debitore.              
Questo ha inizio con un’ingiunzione da parte dell’ufficiale giudiziario che intima il debitore a non compiere azioni che sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati al pignoramento stesso.  
Durante le fasi precedenti è però possibile da parte del creditore e in sostanza dal suo legale svolgere diverse indagini patrimoniali volte ad individuare i beni posseduti dal debitore, siano essi mobili come veicoli, imbarcazioni o qualsiasi bene abbia un valore considerevole, sia che siano immobili; ultima opzione è il pignoramento attraverso terzi che può avvenire tramite diverse vie, dal pignoramento dello stipendio alla pensione fino al pignoramento dello stesso conto corrente bancario o postale.        
Procedere all’esecuzione forzata prima di conoscere la consistenza patrimoniale del soggetto è sicuramente un’azione azzardata e che può portare ad una perdita di risorse sia finanziarie che di tempo.
Inoltre l’individuazione dei beni potenzialmente pignorabili e soprattutto la sua veridicità e valenza è inversamente proporzionale alla data in cui viene effettuata ed alla profondità dell’analisi in ottica di aggiornamento e verifica sul campo delle informazioni.       

La procedura del recupero crediti è certamente complessa e dispendiosa, soprattutto da un punto di vista dei tempi; si stima infatti che il processo di recupero in Italia vada dai teorici 184 giorni minimi fino ad arrivare ai 691 giorni effettivi di alcuni tribunali.            
Nel momento in cui la fase stragiudiziale non va a buon fine la conoscenza dell’iter e l’utilizzo di informazioni e metodologie precise permette però di ottimizzare i tempi di conclusione anche se in definitiva purtroppo ogni caso è differente, come è differente la velocità della burocrazia e il profilo dei diversi debitori.

 

 

 

 

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